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Nicoletta Maraschio professoressa emerita dell'Università di Firenze
Monica Berté e Maurizio Fiorilla
Laura Boldrini all'Accademia della Crusca
Max Pfister e Massimo Fanfani

Statuto dell'Accademia


ACCADEMIA DELLA CRUSCA
FIRENZE
STATUTO ACCADEMICO

 

I - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Articolo 1 - Origine, denominazione, sede

1.1    L’Accademia della Crusca, fondata a Firenze il 25 gennaio 1583 per impulso di Lionardo Salviati, col presente Statuto afferma e conferma il proprio compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale,  e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero.
1.2    Insieme con la sua denominazione storica, l’Accademia mantiene come insegna il “frullone” e come motto il petrarchesco “il più bel fior ne coglie”, contrassegni esclusivi delle sue pubblicazioni.
1.3    L’Accademia è un’istituzione di alta cultura, avente personalità giuridica pubblica.  Gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ai sensi dell’articolo 33,  comma sesto, della Costituzione della Repubblica Italiana, è dotata di proprio ordinamento statutario e può emanare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei propri organi.
1.4    Ha sede in Firenze, presso la Villa Medicea di Castello.

Articolo 2 - Scopi e attività istituzionali

2.1    L’Accademia della Crusca nel perseguire i suoi scopi fondamentali considera la lingua italiana in tutti i suoi aspetti cognitivi, culturali e sociali, nella realtà storica e attuale dell’Italia e nel quadro del multilinguismo europeo e della comunicazione mondiale.
2.2    L’attività istituzionale della Crusca, nel quadro di una rinnovata coscienza nazionale, è rivolta in primo luogo alla ricerca scientifica sulla lingua italiana e alla formazione di giovani ricercatori. È inoltre impegnata a fornire un particolare appoggio alle attività di educazione linguistica della scuola. A tale fine l’Accademia si adopera a conservare, valorizzare e accrescere il proprio patrimonio storico – biblioteca, archivio, museo – rendendolo pubblicamente fruibile in forma continuativa.
2.3    L’attività scientifica è svolta di norma, col supporto fondamentale della Biblioteca e dell’Archivio, nei seguenti quattro Centri di ricerca:
a) il Centro di Studi di Filologia Italiana, che ha lo scopo di promuovere lo studio e l’edizione critica degli scrittori italiani e dei testi antichi, curando la pubblicazione della rivista “Studi di filologia italiana” e della relativa collana;
b) il Centro di Studi di Lessicografia Italiana, che ha lo scopo di promuovere gli studi sul lessico italiano, curando la pubblicazione della rivista “Studi di lessicografia italiana” e della relativa collana;
c) il Centro di Studi di Grammatica Italiana, che ha lo scopo di promuovere lo studio della grammatica storica, descrittiva e normativa della lingua italiana, curando la pubblicazione della rivista “Studi di grammatica italiana” e della relativa collana;
d) il Centro di Consulenza Linguistica, che ha lo scopo di stabilire e mantenere i rapporti con quanti  –istituzioni, uffici, scuole, privati cittadini – si rivolgono all’Accademia per motivi di consulenza sugli usi e lo studio dell’italiano, sia attraverso il periodico “La Crusca per voi”, sia attraverso il Sito web dell’Accademia o in altre forme.
I Centri di ricerca, che si possono giovare anche di collaboratori esterni, operano ciascuno sotto la direzione di un Accademico, che è nominato dal Collegio degli Accademici e rende annualmente allo stesso Collegio una relazione sulle attività del Centro da lui diretto.
2.4    Al collegamento tra l’attività scientifica e le relazioni col pubblico italiano e internazionale provvedono:
a) l’ufficio di segreteria e delle relazioni esterne; b) il sito web; c) l’ufficio pubblicazioni. Alla loro opera si coordinano la Biblioteca e l’Archivio dell’Accademia.
2.5    Nel campo specifico a lei connaturato della promozione di opere d’alta cultura nella linguistica e nella filologia italiane, l’Accademia della Crusca dedica particolari cure:    
a) al mantenimento e al rinnovamento delle sue antiche tradizioni nella lessicografia, collaborando particolarmente con l’Opera del Vocabolario Italiano, istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e con altre grandi imprese lessicografiche italiane ed estere;
b) alla preparazione di edizioni critiche di testi significativi, e alla promozione e pubblicazione di ricerche originali in ambito storico-linguistico, dialettologico, filologico, grammaticale, lessicografico;
c) allo studio delle strutture grammaticali dell’italiano considerate dal punto di vista sincronico e diacronico, storico e comparato;
d) allo sviluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie informatiche necessarie per le ricerche nei settori sopra precisati e per la più ampia fruibilità del proprio patrimonio archivistico e bibliografico.
2.6    In collaborazione anche con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, l’Accademia potrà:
a) promuovere, elaborare e realizzare progetti di ricerca e di studio nei settori in precedenza indicati, coinvolgendo giovani studiosi per mezzo di borse di studio, assegni di ricerca, contratti o altre forme di collaborazione;
b) promuovere e organizzare corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento rivolti in specie al mondo della scuola e dell’università;
c) istituire e assegnare borse di studio, premi e altri incentivi destinati in particolare agli studenti delle scuole medie superiori e delle università;
d) fornire consulenze, pareri e altri servizi in campo linguistico a favore di enti pubblici e privati, società e privati cittadini, dedicando particolare attenzione alla scuola;
e) organizzare convegni di studio, seminari, mostre e altre manifestazioni culturali, anche di carattere divulgativo;
f)     stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con università e altre istituzioni culturali e accademie italiane ed estere;
g) collaborare con lo Stato, l’Unione Europea, le Regioni e gli Enti locali in ordine a progetti e manifestazioni sul tema delle lingue e dei linguaggi;
h) favorire l’attività di quegli enti che dall’esterno sostengono i suoi stessi ideali e programmi.
2.7    L’Accademia potrà intraprendere e avviare altre attività, anche di carattere imprenditoriale, solo se   strumentali o strettamente connesse all’attività istituzionale e, in ogni caso, non prevalenti.

Articolo 3 - Composizione dell’Accademia

3.1    Il corpo accademico si compone di tre classi di accademici: gli ordinari, i corrispondenti italiani e i corrispondenti esteri. Ciascun ruolo prevede un numero massimo di 20 componenti.
3.2    Tutti gli accademici sono scelti per cooptazione e nominati a vita. La loro partecipazione alle attività dell’Accademia è gratuita.
3.3    Gli accademici delle tre classi  che abbiano compiuto 70 anni di età, e che inoltre abbiano maturato 5 anni di anzianità accademica, sono considerati in soprannumero. I loro posti, che si rendono così vacanti, possono essere assegnati a nuovi accademici.
3.4    Gli accademici soprannumerari sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di ruolo: restano quindi titolari di  tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 4 - Accademici ordinari

4.1    È compito degli accademici ordinari, costituiti in collegio, di garantire la continuità della vita dell’Accademia e di determinare lo sviluppo delle sue attività scientifiche e culturali.
4.2    Non meno di cinque degli accademici ordinari devono risiedere a Firenze o nelle vicinanze.
4.3    Gli accademici ordinari sono eletti dal Collegio degli Accademici riunito in adunanza straordinaria quando, esistendo posti vacanti, sia stata avanzata una candidatura da parte di almeno cinque accademici ordinari. La proposta deve indicare in sintesi i meriti acquisiti verso la lingua italiana e il suo studio, insieme coi motivi di fiducia nel contributo che l’eletto potrà dare alla vita accademica.
4.4    Indipendentemente dalle sedute del Collegio degli Accademici di cui al successivo art. 8, gli Accademici ordinari si riuniscono almeno quattro volte l’anno in tornate private per discutere di temi culturali e di ricerca nell’ambito delle attività proprie dell’Accademia, ad almeno  una di queste sono  invitati a partecipare tutti i soci corrispondenti.

Articolo 5 - Accademici corrispondenti

5.1    Gli accademici ordinari possono deliberare di aggregare all’Accademia della Crusca venti accademici corrispondenti  italiani e altrettanti esteri.
5.2    L’aggregazione è deliberata dal Collegio degli Accademici sulla base delle candidature presentate da almeno cinque accademici ordinari. Per la nomina vengono osservate le stesse modalità e procedure previste per la nomina degli accademici ordinari.
5.3    Gli accademici corrispondenti sono invitati a intervenire a tutte le adunanze, cerimonie e manifestazioni riguardanti l’attività scientifica e culturale dell’Accademia, delle quali  devono essere tempestivamente informati. Possono essere invitati dal Presidente a partecipare a questa o quella riunione del Consiglio direttivo o del Collegio, in ragione di loro specifici interessi e competenze, come pure all’ elaborazione di progetti di ricerca e ad altre iniziative scientifiche e culturali.

Articolo 6 - Accademici onorari

6.1    Dandosi il caso, da considerarsi eccezionale, che il Collegio degli Accademici deliberi per acclamazione la nomina di un Accademico onorario scelto tra personalità italiane o estere che abbiano acquisito altissime  benemerenze verso la lingua italiana o verso l’Accademia stessa, si dovrà intendere che l’Accademico onorario, pur  non facendo parte del Corpo accademico, sarà ospite gradito di tutte le manifestazioni accademiche di natura scientifica e culturale.
6.2    La proposta di nomina di un Accademico onorario deve essere valutata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata, con lettera riservata del Presidente, al Collegio degli Accademici, contestualmente alla convocazione a tal fine dell’organo deliberante.

II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 - Organi accademici

7.1    L’Accademia della Crusca è dotata dei seguenti organi:
-    Collegio degli Accademici;
-    Consiglio Direttivo;
-    Presidente;
-    Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - Collegio degli Accademici

8.1    Il Collegio degli Accademici è l’organo assembleare al quale hanno diritto e dovere  d’intervenire tutti gli accademici ordinari.
8.2    Il Collegio si riunisce in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno, o in seduta straordinaria.
8.3    In seduta ordinaria il Collegio:
-    stabilisce con apposito regolamento nuove eventuali norme per il proprio funzionamento oltre a quelle fissate nel presente statuto;
-    nomina un Revisore dei Conti effettivo e uno supplente;
-    stabilisce gli indirizzi programmatici annuali e pluriennali;
-    approva la relazione annuale del presidente  circa l’attività accademica e i progetti scientifici sviluppati;
-    stabilisce le deleghe da conferire al Presidente e ai singoli consiglieri;
-    delibera su ogni altro atto e operazione che sia rimesso alla decisione del Collegio da parte del Consiglio Direttivo;
-    approva i bilanci preventivo e consuntivo.
8.4    In seduta straordinaria il Collegio:
-    elegge il Presidente dell’Accademia e nomina,  i quattro consiglieri, dei quali almeno due devono essere scelti tra i residenti a Firenze o nelle vicinanze;
-    nomina i nuovi accademici, tanto ordinari, quanto corrispondenti;
-    delibera le eventuali modifiche da apportare allo statuto.

Articolo 9 - Funzioni del Collegio degli Accademici

9.1    Il Collegio degli Accademici dev’essere convocato almeno due volte l’anno in seduta ordinaria e precisamente: entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente; entro il 31 ottobre per approvare il bilancio preventivo dell’esercizio che comincerà il successivo 1° gennaio.
9.2    Il Presidente è tenuto a convocare il Collegio in seduta straordinaria per la nomina di nuovi accademici, ogni volta che in una qualsiasi delle tre classi (ordinari, corrispondenti italiani, corrispondenti esteri) risultino coperti meno di dieci posti di ruolo, o che nella classe degli ordinari risultino ridotti a meno di cinque residenti a Firenze o nelle vicinanze. Fuori di questi casi, una seduta straordinaria del collegio può essere indetta dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, oppure quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno dieci accademici ordinari.
9.3    Le riunioni collegiali sono presiedute dal Presidente dell’Accademia e in caso di sua assenza dal Vicepresidente, oppure da altro accademico designato dai presenti. Il presidente della seduta è assistito dall’Accademico Segretario.
9.4    Ogni accademico ordinario ha diritto a un voto. Qualora si trovi nell’impossibilità d’intervenire alla riunione collegiale, può farsi rappresentare da altro accademico mediante delega scritta. Nessun accademico può ricevere più di una delega. Le votazioni nel Collegio degli Accademici si fanno di regola in forma palese. Si fanno con voto segreto quelle che riguardano la nomina dei nuovi accademici ordinari e corrispondenti, o l’elezione del Presidente e degli altri organi dell’Accademia.
9.5    Il Collegio degli Accademici, quando si tiene in seduta ordinaria e in prima convocazione, è validamente costituito con l’intervento, di persona o per delega, della maggioranza degli accademici ordinari. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima,  è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
9.6    In seduta straordinaria le riunioni del Collegio degli Accademici sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è intervenuta, di persona o per delega,  la maggioranza degli accademici ordinari; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima, quando ne sono presenti almeno  un terzo. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese col voto favorevole di tanti accademici che rappresentino più della metà degli intervenuti. Tuttavia, per le delibere aventi a oggetto modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesta la presenza e il voto favorevole di più della metà degli accademici ordinari.

Articolo 10 -  Consiglio Direttivo

10.1    L’amministrazione dell’Accademia è affidata in via esclusiva al Consiglio Direttivo, formato dal Presidente e da quattro Consiglieri, tra i quali uno è il Vicepresidente e l’altro è l’Accademico Segretario.  I Consiglieri sono nominati dal Collegio accademico  e restano in carica per tre anni, fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato triennale. Sono rieleggibili. Devono essere scelti tra gli accademici ordinari e, almeno due, tra i residenti a Firenze o nelle vicinanze. Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Collegio degli Accademici nella stessa riunione in cui viene eletto il Presidente.
10.2    Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuto necessario o utile per la realizzazione degli scopi istituzionali. Nelle sue decisioni deve uniformarsi agli indirizzi programmatici indicati dal Collegio.
Il Consiglio:
-    stabilisce come si debbano attuare i progetti di ricerca e formazione, e quelli di tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico;
-    stabilisce come si debbano coordinare le attività dell’Archivio, della Biblioteca e dei Centri di ricerca;
-    conferisce incarichi e deleghe ai singoli Consiglieri;
-    delibera in merito ai rapporti di lavoro e alle collaborazioni necessarie per le attività scientifiche e amministrative dell’Accademia;
-    nomina il segretario amministrativo e ne stabilisce il compenso, a seguito di procedure selettive pubbliche;
-    indica gli obiettivi per la gestione amministrativa;
-    delibera i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo predisposti dal segretario amministrativo e li propone per l’approvazione al Collegio;
-    formula i progetti di modifica dello Statuto e li propone al Collegio degli Accademici;
-    delibera in merito a ogni altra materia attribuitagli dal Collegio.
10.3    Qualora prima della scadenza del mandato triennale venisse a cessare dalla carica un Consigliere, il       Presidente procederà il prima possibile a convocare il Collegio accademico per una nuova nomina. Qualora venisse a cessare il Presidente, il Collegio degli Accademici dovrà essere convocato senza indugio da parte dell’accademico più anziano d’età, per procedere alla nomina del Presidente e dell’intero nuovo Consiglio Direttivo.
10.5    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica. Il Consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 11 - Presidente

11.1    Il Presidente dell’Accademia viene eletto dagli accademici ordinari, a tale scopo convocati collegialmente  in seduta straordinaria. Risulta eletto il candidato che abbia ricevuto il voto favorevole, di persona o per delega, di più della metà degli accademici ordinari votanti. Se nessun candidato consegue la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio dei due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.
11.2    Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi.
11.3    Il Presidente:
-    rappresenta l’Accademia;
-    sovrintende all’attività accademica e la coordina in tutti i suoi aspetti;
-    convoca e presiede le riunioni del Collegio degli Accademici e del Consiglio Direttivo;
-    cura le relazioni con gli organi della Pubblica Amministrazione e con ogni altro ente pubblico o privato;
-    propone al Collegio degli Accademici l’attribuzione a due dei consiglieri nominati delle funzioni, rispettivamente, di Vicepresidente e di Accademico segretario;
-    attribuisce incarichi e mansioni al personale e ai collaboratori dell’Accademia;
-    provvede a svolgere qualsiasi altro incarico direzionale che gli sia demandato dal Collegio degli Accademici e dal Consiglio Direttivo.
11.4    L’Accademico che per due mandati consecutivi abbia ricoperto la carica di Presidente, acquistando particolari benemerenze, può essere nominato Presidente Onorario dal Collegio degli Accademici.

Articolo 12 - Vicepresidente

12.1    Su indicazione del Presidente, il Collegio degli Accademici nomina il Vicepresidente, che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente possono essere conferite specifiche deleghe operative da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - L’Accademico Segretario

13.1    L’Accademico Segretario è nominato dal Collegio degli Accademici su proposta del Presidente, che lo sceglie tra i consiglieri residenti a Firenze o nelle vicinanze. Cura la redazione dei verbali del Collegio degli Accademici e del Consiglio Direttivo. Provvede a conservare e ordinare gli atti collegiali dell’Accademia; assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono affidate al Consigliere più giovane d’età.

Articolo 14 - Rappresentanza legale

14.1    La rappresentanza legale dell’Accademia di fronte a terzi e in giudizio è devoluta al Presidente, al quale spetta l’uso della firma per tutti gli atti di sua competenza specifica e per quelli per i quali abbia ricevuto espressa delega da parte del Consiglio Direttivo.
14.2    Il Presidente può conferire procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti ad altri Consiglieri, al Segretario Amministrativo, ai dipendenti o collaboratori, eventualmente anche ad estranei.

Articolo 15 -  Collegio dei Revisori dei Conti

15.1    Il controllo legale e contabile sulla gestione dell’Accademia della Crusca è attribuito al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
15.2    I revisori dei conti sono così nominati:
-    un membro effettivo dal Collegio degli Accademici riunito in seduta straordinaria,che lo sceglie tra persone residenti a Firenze o nelle vicinanze;
-    un membro effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
-    un membro effettivo e uno supplente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
15.3    Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.
15.4    I revisori dei conti durano in carica tre anni fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato triennale. Sono rieleggibili.
15.5    I revisori dei conti vengono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e  del Collegio degli Accademici in tutti i casi in cui siano messi all’ordine del giorno argomenti concernenti i bilanci, la gestione del patrimonio e l’impiego delle risorse finanziarie dell’Accademia.
15.6    Il Collegio dei Revisori:
-    verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili;
-    controlla la correttezza del bilancio d’esercizio e redige apposita relazione per l’assemblea annuale del Collegio degli Accademici;
-    effettua periodiche verifiche di cassa

III - PATRIMONIO - BILANCIO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Patrimonio ed entrate

16.1    Il patrimonio dell’Accademia della Crusca è costituito:
-    dalla biblioteca, dall’archivio storico, dalle pale degli accademici, dai quadri, sculture, mobili, attrezzature, impianti e arredi appartenenti in proprietà o in uso all’Accademia quali risultano dagli inventari;
-    da ogni altro bene mobile e immobile di proprietà dell’Accademia o che in futuro sarà ad essa conferito o da essa acquistato per accrescere il suo patrimonio;
-    dalle elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, eredità e quant’altro sia destinato specificamente ad accrescere il patrimonio;
-    dai fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge.
16.2    Per lo svolgimento dell’attività istituzionale l’Accademia potrà disporre delle seguenti entrate:
-    i redditi del patrimonio;
-    i contributi pubblici erogati in via ordinaria o straordinaria dallo Stato, dall’Unione Europea, dalle Regioni e dagli Enti Locali e da qualunque altro organo della Pubblica Amministrazione;
-    le risorse finanziarie, i fondi, le somme di denaro a qualunque titolo erogati da enti privati (società, imprese, fondazioni bancarie) e da persone fisiche (sostenitori, amici, mecenati);
-    i contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di studio;
-    i proventi derivanti dalla sua attività istituzionale nonché dalle attività imprenditoriali connesse, dalla vendita di pubblicazioni accademiche, dalla fornitura di servizi e consulenze a enti pubblici o a privati cittadini;
-    i fondi raccolti attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali;
-    ogni altra somma e contributo che le sia versato per svolgere l’attività istituzionale.
16.3    Il Consiglio Direttivo decide sull’utilizzo di eventuali entrate straordinarie e di fondi patrimoniali divenuti  disponibili.

Articolo 17 - Bilancio

17.1    Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
17.2    L’Accademia adotta nel termine di 6 mesi un regolamento di amministrazione e contabilità, in modo da rappresentare correttamente e coerentemente nei documenti di bilancio, in puntuale applicazione del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 l’attuazione dei compiti istituzionali e dei risultati ottenuti.
17.2    Il progetto di bilancio viene predisposto dal Segretario amministrativo e quindi trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale esprime il proprio parere con apposita relazione. Una volta approvato dal Consiglio Direttivo, il progetto di bilancio viene sottoposto all’approvazione del Collegio degli Accademici, convocato a tale scopo entro il 30 aprile. A tal fine il progetto di bilancio deve essere fatto pervenire agli Accademici ordinari non meno di tre giorni prima della seduta.
17.3    Il bilancio preventivo e il bilancio d’esercizio nei trenta giorni dall’approvazione definitiva, verranno portati a conoscenza di tutti gli accademici ordinari, e ne sarà trasmessa copia, per l’approvazione,  al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui spetta la vigilanza sull’Accademia della Crusca.
17.4    Al predetto Ministero saranno pure trasmesse le copie dei verbali relativi alle delibere collegiali recanti la nomina degli accademici ordinari e corrispondenti, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente e del Vicepresidente. Inoltre verranno trasmesse le copie dei regolamenti interni.

Articolo 18 - Segretario Amministrativo

18.1    Il Segretario Amministrativo ha la responsabilità della gestione dell’Accademia. Provvede, sotto la direzione del Presidente, a dare esecuzione alle delibere del Collegio degli Accademici e  del Consiglio Direttivo. Cura l’attuazione delle decisioni e dei provvedimenti adottati dal Presidente. Dirige, coordina e controlla il personale addetto agli uffici e ai servizi dell’Accademia. Assiste alle riunioni degli organi collegiali dell’Accademia quando vengono trattati argomenti attinenti all’attività gestionale e patrimoniale. Assiste l’Accademico Segretario nell’espletamento delle sue funzioni.

IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Rinvio

19.1    Per quant’altro non sia previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le persone giuridiche pubbliche. Mediante regolamenti interni adottati dal Collegio degli Accademici sarà disciplinato il funzionamento anche dei Centri di ricerca.

Articolo 20 - Norma transitoria

20.1    Il presente statuto sostituisce quello adottato dal Collegio degli Accademici il 28 ottobre 1986 e approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 20 novembre 1987
20.2    Tutti gli organi in carica continueranno a funzionare a tutti gli effetti fino all’entrata in vigore del presente statuto. Entro tre mesi dall’approvazione ministeriale, il Presidente in carica convocherà in seduta straordinaria il Collegio degli Accademici per procedere alla nomina di nuovi Accademici ordinari in considerazione dell’aumentato numero dei posti di ruolo. Nei successivi tre mesi il Presidente in carica convocherà nuovamente il Collegio in seduta straordinaria per procedere all’elezione di un nuovo Presidente, del Consiglio Direttivo e di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Avvisi da Crusca

  • Il Tema

    La competenza linguistica dei giovani italiani: cosa c'è al di là dei numeri?, di Rosario Coluccia.

    La discussione è aperta nella sezione "Il Tema".

  • Premio Tramontano 2019

    Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova. L'elenco è consultabile qui.

  • Lessicografia della Crusca in rete: possibili problemi di accesso

    Nei prossimi giorni, a causa di interventi tecnici, la piattaforma lessicografia.it potrebbe non essere sempre accessibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati agli utenti.

Attività

  • Creazione del Vocabolario del fiorentino contemporaneo; progetto finanziato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla banca Federico Del Vecchio - gruppo Banca Etruria; 1994-1996/2011-in corso.

  • La Piazza propone politiche di salvaguardia e attività di promozione del multilinguismo dell'Unione europea; 2007-in corso.

  • Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e documentazioni iconografiche e multimediali per la conoscenza allʹestero del patrimonio linguistico e storico‐culturale italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di seconda e terza generazione; progetto FIRB; 2009-2013.

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