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Nicoletta Maraschio professoressa emerita dell'Università di Firenze
Monica Berté e Maurizio Fiorilla
Laura Boldrini all'Accademia della Crusca
Max Pfister e Massimo Fanfani

Norme per gli utenti


REGOLAMENTO PER GLI STUDIOSI CHE ACCEDONO ALL’ARCHIVIO DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA

(approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2016 e modificato nella riunione del 24/04/2018)

 

I.DISPOSIZIONIGENERALI

1. L’accesso alla consultazione dell’Archivio è consentito a coloro che devono svolgere ricerche di studio, previa autorizzazione del Presidente o di un suo delegato. Per accedere all’Archivio è necessaria una lettera di presentazione di un accademico o di un professore universitario.

2. La consultazione della documentazione è esclusivamente riservata al materiale già inventariato. La documentazione non ordinata, al momento e fino alla conclusione dei lavori di riordinamento e di inventariazione, è esclusa dalla consultazione, tranne in casi eccezionali di documentata necessità e previa autorizzazione del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

3. Gli inventari, gli strumenti di corredo e i repertori sono liberamenteconsultabili.

4. Lo studioso è tenuto a compilare, per ciascun tema di ricerca, una domanda di ammissione su un apposito modulo pubblicato e scaricabile on line [vd. più oltre la Richiesta di ammissione alla consultazione in "Regolamento e moduli"].

Sulla domanda, firmata, è necessario indicare in modo chiaro, oltre alle proprie generalità, l’oggetto della ricerca, le sue finalità. Con questa dichiarazione, lo studioso dichiara di essere informato del presente Regolamento, di averlo letto e accettato.

5. La domanda di ammissione alla consultazione deve essere indirizzata al Presidente dell’Accademia della Crusca, che prenderà in considerazione le domande fissando d’intesa con il personale dell’Archivio il calendario e l’orario in cui potranno essere svolte le ricerche, tenendo conto dei tempi richiesti per le ricerche stesse, della disponibilità degli spazi e dellerisorse.

6. I documenti richiesti potranno essere studiati solo nei locali dell’Accademia della Crusca. All’ingresso l’utente dovrà compilare in tutte le sue parti il modulo per la richiesta deidocumenti.

7. La consultazione potrà essere effettuata secondo l’orario di apertura dell’Archivio, tenendo conto delle disponibilità delpersonale.

L’Archivio, di norma, nel mese di agosto resta chiuso.

8. È ammesso l’uso del computer per trascrivere dati; non è ammesso l’uso di fotocamera digitale o analogica per riprodurre senza autorizzazione i materiali consultati pena la revoca dell’autorizzazione alla consultazionedell’Archivio.

9. Ogni studioso non può avere in consultazione più di una unità archivistica per volta. La quantità di unità archivistiche da richiedere ogni giorno di norma non eccede il numero di cinque. La consultazione del materiale archivistico è esclusivamente svolta dagli studiosi interessati nei locali dell’Accademia; il personale dell’Archivio non è autorizzato a svolgere ricerche per conto diterzi.

10. L’utente può richiedere il materiale archivistico esclusivamente a proprio nome e la consultazione è strettamente personale. È vietato il prestitoesterno.

11. L’utente è responsabile dell’ordine e dell’integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione. Danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l’esclusione dall’Archivio, salvo sempre l’azione per responsabilità civile e sanzioni penali.

12. Non è consentito scompaginare l’ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino né apporre segni o numerazioni sulle carte. Nel caso in cui il materiale si presenti in disordine lo studioso è invitato ad avvertire il personaledell’Archivio.

 

II.CONSULTABILITÀ DEIDOCUMENTI

1. La consultabilità dei documenti è regolata dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli archivi privati, di cui all’art. 127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3 riguardante i limiti cronologici e 126 comma 3, concernente il trattamento dei dati personali. Secondo quanto disposto dal D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409, lo studioso può consultare solo i documenti facenti parte dei fondi dotati di apposito inventario, con l’eccezione indicata al punto I.2.

2. Lo studioso è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e provvedimento del Garante n. 8/P/2001 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”), e dovrà sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento che lo impegna alla sua osservanza e al rispetto delle norme ivi citate. L’autorizzazione alla consultazione di documenti contenenti dati personali non solleva lo studioso dalla responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti per l’indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenticonsultati.

3. I documenti consultati possono essere citati esclusivamente sotto forma di parafrasi o sunto, salva la citazione testuale di brevi passi all’interno di uno studio scientifico. Senza autorizzazione, non è consentita la riproduzione integrale del contenuto di un documento, sia in trascrizione che in facsimile. Per l’autorizzazione alla riproduzione vedi sezione III del Regolamento.

4. Lo studioso si impegna ad inviare all’Accademia tre copie dei risultati scritti della sua ricerca, nella quale sia stato utilizzato e citato anche un solo documentod’archivio.

 

III.RIPRODUZIONE e PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. La riproduzione di tutto il materiale dell’Archivio che viene dato in consultazione è libera, se svolta per fini di studio e ricerca e comunque per tutte le attività senza fini di lucro, ai sensi della normativa vigente (art. 108 del Decreto legislativo 42/2004 modificato dall’art. 1, comma 171 della Legge 124/2017).

2. È ugualmente libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini dilucro.

3. La riproduzione per fini commerciali deve essere autorizzata dal Presidente dell’Accademia [vd. più oltre il Modulo di richiesta autorizzazione] per la pubblicazione di immagini in monografie dalla tiratura superiore alle 2000 copie e dal prezzo di copertina superiore a € 77,47 (Decreto ministeriale 8 Aprile 1994); tali riproduzioni sono anche soggette al pagamento dei diritti di riproduzione [vd. più oltre il Tariffario in "Regolamento e moduli"].

4. Per la riproduzione di immagini in periodici cartacei e online di natura scientifica o didattica e in monografie con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a € 77,47 si richiede soltanto una comunicazione preventiva alla Segreteria dell’Accademia per posta elettronica (segreteria@crusca.fi.it); tali riproduzioni non sono soggette al pagamento dei diritti di riproduzione. In ogni caso occorre citare la fonte del documento riprodotto e consegnare all’Archivio sia una copia della riproduzione sia una copia analogica o digitale della pubblicazione (in alternativa l’URL di riferimento in caso di pubblicazione online ad accessoaperto).

5. La riproduzione èpossibile:

- con mezzi propri che non comportino il contatto diretto con il materiale o l’uso di fonti luminose accessorie: è liberamente consentito l’uso di apparecchi fotografici, smartphone e tablet, mentre non è consentito l’uso di scanner portatili o a penna, flash e treppiedi; l’utente deve successivamente compilare una dichiarazione [vd. più oltre la Dichiarazione di avvenuta riproduzione] sul materiale riprodotto e la suafinalità;

- tramite apparecchi fotografici e scanner, dietro richiesta scritta compilata su apposito modulo [vd. più oltre la Richiesta di riproduzione in "Regolamento e moduli"], inviato tramite posta elettronica o lettera al Presidente dell’Accademia (segreteria@crusca.fi.it); la riproduzione è eseguita di norma all’interno dell’Accademia dal personale addetto. Per i costi si veda il Tariffario [vd. più oltre il Tariffario in "Regolamento e moduli"].

L’autorizzazione   alla    pubblicazione    non    esonera    il    ricercatore    dall’accertamento    e    dalla regolarizzazione di eventuali diritti d’autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni. Lo studioso che accede alla consultazione accetta le presenti norme, assumendosi la responsabilità di qualsiasi deroga al Regolamento sottoscritto, che sarà perseguibile a termini di legge e potrà dare luogo al divieto di ogni ulteriore accessoall’Archivio.

Gli Accademici e il personale hanno diritto a una riduzione del 50% sul costo previsto dal Tariffario.

 

Lo studioso che accede alla consultazione accetta le presenti norme, assumendosi la responsabilità di qualsiasi deroga al Regolamento sottoscritto, che sarà perseguibile a termini di legge e potrà dare luogo al divieto di ogni ulteriore accesso all’Archivio.

 

 

ALLEGATI:

I moduli di Richiesta di ammissione alla consultazione, Dichiarazione di avvenuta riproduzione, Richiesta di riproduzione di documenti, Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione e il Tariffario sono disponibili nell'allegato Regolamento e modulistica.